STRAGE DI BOLOGNA. QUANDO LE SENTENZE DIVENTANO CATECHISMO
La strage di Bologna, la consistenza reale degli indizi su cui poggiano le condanne e il punto in cui una sentenza comincia a pretendere di essere creduta.
Una sentenza irrevocabile chiude il processo perché l'ordinamento non può reggere un peso che oscilla all'infinito: qualcuno deve prendersi la pena, e la responsabilità deve posarsi da qualche parte. Il giudicato nasce da questa necessità pratica, non da un potere concesso alla magistratura di fermare la terra.
Che quella fine possa non coincidere con il vero, il diritto lo sa da sé. La Corte costituzionale ha parlato di un possibile «dissidio» tra la verità del processo e quella della storia: la prima viene consacrata dal giudicato, la seconda continua a lavorare sotto, alimentata da ciò che è rimasto fuori dagli atti o è affiorato dopo. La revisione esiste per questo — perché una sentenza chiusa può sopravvivere alla propria certezza.
Nel caso della strage di Bologna questa distinzione è stata sepolta. Le sentenze hanno smesso di essere decisioni e sono diventate un catechismo: chi contesta la consistenza degli indizi viene sentito come chi assolve moralmente i condannati, chi cerca una spiegazione più persuasiva come chi offende le vittime. Ma rispettare una sentenza vuol dire riconoscerne gli effetti — la pena, il vincolo, il nome scritto in fondo — non recitarne le motivazioni.
La Corte costituzionale
ammette il dissidio
tra la verità del processo
e la verità della storia
Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini sono stati condannati in via definitiva come esecutori. È il dato giuridico. Resta la domanda che il giudicato non estingue: quali prove dicono che furono le loro mani a portare l'ordigno nella sala d'attesa e a posarlo lì?
Negli atti quel gesto non ha lasciato materia. Nessuna impronta. Nessuna traccia biologica. Nessun frammento dell'esplosivo ricondotto agli imputati. Nessun testimone che li abbia visti portare quel peso o muoversi nel punto dell'esplosione. Le condanne si sono formate per addensamento — alibi giudicati falsi, appartenenza ai NAR, legami interni al gruppo, condotte successive, parole venute dagli stessi ambienti criminali — e ciò che il processo aveva costruito per inferenze la memoria collettiva lo ha compresso in tre gesti da didascalia: erano alla stazione, portarono la bomba, fecero la strage.
Il cardine originario porta il nome di Massimo Sparti: criminale romano vicino agli ambienti neofascisti, disse di avere ricevuto Fioravanti e Mambro il 4 agosto 1980, di averli sentiti chiedere documenti falsi e di avere udito una frase che i giudici lessero come confessione obliqua dell'attentato.
Sparti non li aveva visti a Bologna. Non aveva assistito alla preparazione dell'ordigno. Non aveva osservato l'azione. Il suo era il resoconto di un incontro venuto dopo e di una conversazione di cui restava l'unico depositario: una parola sola, tenuta da un uomo solo, e su quella parola gli altri indizi hanno trovato il senso che da soli non avevano. La giurisdizione può ritenere sufficiente una convergenza simile; a chi scrive la storia resta il diritto di saggiarne la tenuta.
Massimo Sparti riferì
una sola frase, e i giudici
costruirono su quella frase
la responsabilità della strage
Molti anni dopo, altri processi hanno allargato il numero dei condannati. Gilberto Cavallini è stato giudicato responsabile di un «consapevole supporto logistico» — ospitalità, un documento falso, un mezzo a disposizione — e la Cassazione ha parlato di «prova logica» della sua consapevolezza. Quella logica ha un presupposto che non verifica: dà per acquisita la presenza di Fioravanti, Mambro e Ciavardini alla stazione e da lì estende il perimetro, appoggiandosi al racconto già fissato dai primi giudicati.
La posizione di Paolo Bellini introduce un elemento di natura diversa: un'immagine. Il filmato girato dal turista tedesco Harald Polzer e il riconoscimento dell'ex moglie lo collocano nella stazione. Anche accettando per intero l'identificazione, resta scoperto il tratto decisivo. Stare in un luogo non è avervi portato un ordigno. La sentenza ricava il ruolo esecutivo dal filmato, dall'alibi falso, dal contesto dei rapporti e da altre risultanze giudicate convergenti, e salda in un solo movimento la presenza e la partecipazione: due proposizioni che chiedono prove diverse.
Il ripetersi dei giudicati stabilizza una versione, non la fonda un'altra volta: più sentenze costruite sulla stessa catena inferenziale non producono all'indietro un'impronta, un frammento, un uomo che abbia visto. Aggiungono autorità al racconto dentro l'ordinamento. Non aggiungono materia.
Le ricerche di Valerio Cutonilli e Rosario Priore non valgono per la pista palestinese, che non hanno dimostrato. Valgono perché rimettono sul tavolo ciò che la liturgia preferisce spingere fuori – il Lodo Moro, i missili sequestrati a Ortona, l'arresto di Abu Anzeh Saleh, la presenza di Thomas Kram a Bologna tra il 1° e il 2 agosto 1980, le reti del terrorismo internazionale, le anomalie sui resti attribuiti a Maria Fresu.
La sentenza Cavallini
riconosce che nessun reperto
custodito nel loculo
di Maria Fresu apparteneva a lei
La sentenza Cavallini riconosce che nessuno dei reperti custoditi nel loculo di Maria Fresu apparteneva a lei: quei resti erano di altri. I giudici spiegano l'anomalia con la confusione seguita all'esplosione e con una discontinuità nella catena di conservazione. La stessa sentenza registra Kram a Bologna e lo esclude dal quadro operativo anche perché aveva viaggiato e dormito sotto il proprio nome. Sono risposte, e sono risposte giudiziarie. Le domande che le hanno provocate abitano gli stessi atti che pretendono di averle esaurite.
Niente di tutto questo mostra una bomba palestinese. Mostra una condizione più scomoda da abitare: dentro la storia della strage stanno fatti accertati il cui significato resta conteso. Chi vuole chiudere anche quello spazio sta usando il giudicato oltre la sua portata.
E poi ci sono i depistaggi, che non appartengono al folclore del sospetto: uomini dei servizi, iscritti alla P2, figure collocate dentro gli apparati dello Stato sono stati condannati per avere fabbricato piste false e sporcato le indagini. La macchina incaricata di produrre la verità pubblica è stata attraversata dalla menzogna, e questo è stato accertato in giudizio. Dopo un accertamento simile, il dubbio che si appoggia a un documento non è più una colpa: è il minimo di attenzione che si deve a un apparato che ha già mentito.
Il dolore dei morti viene messo a guardia della ricostruzione giudiziaria, come se i loro nomi fossero il sigillo che impedisce di riaprire gli atti. È l'uso più improprio che se ne possa fare: una memoria che teme le domande difende la propria quiete, non chi è rimasto sotto le macerie.
Il dogma si forma per slittamenti che quasi non si vedono: la responsabilità definitiva nell'ordinamento passa per verità storica, la verità storica viene dichiarata patrimonio comune, il patrimonio comune viene tolto alla discussione. In fondo a quella scala il processo non giudica più gli imputati: disciplina la memoria di chi non era ancora nato quando la bomba è esplosa.
Lo Stato di diritto possiede
le norme, il contraddittorio
e il giudicato, e non chiede
ai cittadini la fede
nell'infallibilità di chi giudica
Uno Stato di diritto non ha bisogno di questa consacrazione: possiede le norme, il contraddittorio, le impugnazioni, il giudicato, e gli bastano. Chiedere in più l'adesione morale alle motivazioni significa domandare al cittadino l'unica cosa che il diritto non dovrebbe mai domandare – la fede nell'infallibilità di chi giudica.
Per la Repubblica ci sono colpevoli definitivi, e ci resteranno. Per chi guarda quel giorno da fuori del fascicolo resta scoperta la sequenza dei gesti che portò l'ordigno fin dentro la sala d'attesa: chi lo prese, chi lo trasportò, chi lo lasciò lì. In quella distanza abita il dubbio. Abita il limite di ciò che un processo riesce a sapere, e quel limite continua a stare dove sta anche quando l'ultima sentenza è passata in giudicato e la lapide è stata pulita per l'anniversario successivo.
— Eraclito di Rialto